L’OIC 17 ha lo scopo di disciplinare la redazione del bilancio consolidato e l’applicazione del metodo del patrimonio netto sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.

OIC 17 BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO – INTRODUZIONE 1. L’OIC ha elaborato una nuova edizione dell’OIC 17, allo scopo di renderne più agevole la lettura e l’utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC. In particolare, nella nuova versione il principio affronta sia il tema del bilancio consolidato, che era trattato nel precedente OIC 17 (nella versione rivista del 16 settembre 2005), sia il tema del metodo del patrimonio netto, che era trattato dal precedente OIC 21 (nella versione rivista del 30 novembre 2005). 2. La disciplina del bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto sono trattati in due sezioni distinte nel nuovo OIC 17. 3. Con riguardo ai temi di dettaglio relativi alla sezione sul bilancio consolidato, rispetto al precedente principio si è provveduto a: riformulare la disciplina delle differenze iniziali e successive da annullamento chiarendo che tale differenza si determina attraverso il confronto tra il valore contabile della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, stante il tenore letterale della norma (articoli 31 e 33, D.Lgs. 127/1991). In modo analogo sono disciplinate le differenze successive da annullamento; precisare che, a livello di best practice, l’eliminazione delle partecipazioni oggetto di consolidamento è effettuata alla “data di acquisizione del controllo” in quanto tecnicamente più corretta. Il principio ammette tuttavia l’utilizzo della “data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento” stante l’esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell’articolo 33 del D.Lgs. 127/1991; precisare che nel caso delle società che redigono per la prima volta il bilancio consolidato, perché ne erano esonerate (in quanto piccoli gruppi o avevano partecipazioni irrilevanti), il consolidamento delle partecipazioni è attuato sulla base dei valori contabili alla data del primo consolidamento. Infatti, in tali casi potrebbe non essere disponibile una documentazione adeguata ovvero tali valori potrebbero essere irrilevanti. Se invece si tratta di una subholding che redige per la prima volta il consolidato il principio raccomanda che il consolidato sia effettuato con riferimento alla data originaria di acquisto delle partecipazioni, in quanto tecnicamente più corretto e la necessaria documentazione dovrebbe essere disponibile; chiarire la classificazione in bilancio e le modalità di utilizzo del “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”; precisare il trattamento contabile della cessione parziale di partecipazione senza perdita di controllo; chiarire la data in cui la partecipazione è deconsolidata in caso di perdita del controllo. In particolare, il principio precisa che la partecipazione è deconsolidata con riferimento alla data di cessione, in modo che si possa evidenziare nel bilancio consolidato il contributo reddituale della partecipazione sino alla data di cessione. È comunque consentito utilizzare il relativo valore alla data di chiusura del precedente esercizio nel caso di difficoltà pratica a reperire nei 2 tempi dovuti le informazioni alla data di cessione o di eccessivi costi per il loro ottenimento. In questo caso, la partecipazione è deconsolidata dall’inizio dell’esercizio. chiarire la disciplina contabile del leasing nel consolidato. Il principio raccomanda l’adozione della contabilizzazione del leasing con il metodo finanziario in quanto è la soluzione tecnicamente da preferire. In questo caso, si dà separata indicazione dei beni ricevuti in leasing nelle voci delle immobilizzazioni dell’attivo dello stato patrimoniale consolidato. È comunque ammesso contabilizzare le operazioni di leasing finanziario con il metodo patrimoniale anche nel bilancio consolidato. In questo caso si forniscono in nota integrativa le specifiche informazioni richieste dall’articolo 2427, numero 22. riformulare, semplificandole, le parti relative alle nozioni di controllo e collegamento nonché di esonero ed esclusione dall’area di consolidamento. Si è razionalizzata e semplificata la parte relativa all’informativa ed eliminata la disciplina contabile dei bilanci aggregati. 4. Rispetto alla versione pubblicata nel 2013, la principale modifica apportata riguarda il trattamento della differenza positiva da annullamento in mancanza dei requisiti per la sua iscrizione sull’asset della società acquisita (ipotesi di un cattivo affare). Si è precisato che, in tale caso, questa differenza è iscritta in detrazione della “Riserva di consolidamento”, fino a concorrenza del relativo importo e solo l’eventuale eccedenza, è imputata a conto economico nella gestione straordinaria voce E21 “oneri”. Si è anche chiarito la portata e il significato della nozione di rilevanza ai fini della redazione del bilancio consolidato. 5. Terminato uno specifico approfondimento sul tema, nella versione finale del principio sono stati reinseriti i riferimenti in nota integrativa relativi al rendiconto finanziario, al Prospetto dei movimenti nel patrimonio netto consolidato e al Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d’esercizio della controllante e patrimonio netto e risultato netto consolidato. 6. Con riguardo ai temi di dettaglio relativi alla sezione sul metodo del patrimonio netto, rispetto al precedente principio si è provveduto a: precisare che, a livello di best practice, il patrimonio netto contabile della partecipata da porre a confronto con il costo di acquisto della partecipazione ai fini del calcolo della differenza iniziale tra i due valori, ove siano disponibili le informazioni, sia quello calcolato alla “data di acquisizione”. Il principio ammette tuttavia l’utilizzo della “data dell’ultimo bilancio della partecipata” stante l’esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dall’articolo 2426, numero 4, codice civile; chiarire il trattamento degli utili e delle perdite derivanti da operazioni tra la partecipante e una partecipata. Coerentemente con la logica propria del metodo del patrimonio netto (che mira a rappresentare sempre e solo la quota parte dei risultati della partecipata di pertinenza della partecipante), il principio precisa che lo storno degli utili e delle perdite realizzati con la partecipata avviene (anche nel caso di vendita da partecipante a partecipata) solo in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto dalla partecipante. Gli altri soci della partecipata, a differenza del consolidato, non sono inclusi nel patrimonio della partecipante, e quindi le operazioni compiute con loro costituiscono a tutti gli effetti utili/perdite realizzati con terzi; precisare il trattamento contabile previsto in caso si paghi un prezzo della partecipazione eccedente rispetto al valore delle attività acquisite, e quindi in presenza di un cattivo affare; 3 chiarire il trattamento contabile da seguire in caso di operazioni sul capitale della partecipata, che determinano una variazione della quota partecipativa del partecipante; precisare il trattamento contabile relativo all’acquisizione di ulteriori quote di partecipazioni nella partecipata; esplicitare la contabilizzazione nel bilancio di esercizio di un cambiamento di criterio di valutazione nel caso in cui la partecipante già consolidi la partecipata fin dalla sua acquisizione. 7. Il nuovo principio ha inoltre eliminato l’opzione presente nella precedente versione del principio contabile che consentiva di utilizzare il cd. metodo patrimoniale per l’imputazione dei saldi di rivalutazione derivanti da fenomeni reddituali della partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto. Di conseguenza, ora il documento disciplina solo gli aspetti dell’applicazione del cd. metodo reddituale. Poiché a partire dall’entrata in vigore del nuovo principio non è più ammesso l’utilizzo del metodo patrimoniale, il principio precisa che le regole dettate dal presente principio si applicano da tale data con riguardo a tutti gli aspetti della contabilizzazione del metodo del patrimonio netto. Il che significa che anche i dividendi percepiti dalla partecipante dopo l’entrata in vigore del principio sono rilevati in bilancio secondo quanto previsto dal presente principio indipendentemente dal metodo con cui erano stati precedentemente contabilizzati gli utili della partecipata presso la partecipante.

 

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

Il principio contabile OIC 17 ha lo scopo di disciplinare la redazione del bilancio consolidato e l’applicazione del metodo del patrimonio netto sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato.

AMBITO DI APPLICAZIONE

  1. La sezione del principio in tema di bilancio consolidato è rivolta alle società tenute a redigere i bilanci consolidati in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 (cfr. paragrafi 6-10 e 32).

  2. La sezione del principio in tema di patrimonio netto è rivolto alle società che:

    valutano nel bilancio di esercizio le partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell’articolo 2426, numero 4, codice civile (cfr. paragrafo 144);

    valutano nel bilancio consolidato le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell’articolo 36, comma 1 del D.Lgs. 127/1991 (cfr. paragrafi 109-111 e 149).

  3. Il principio non affronta la trattazione degli aspetti relativi al metodo del patrimonio netto connessi:

    •  alla classificazione in bilancio delle partecipazioni,

    •  ai criteri per la rilevazione delle perdite durevoli di valore e all’informativa da esporre nella nota integrativa, per i quali si rinvia all’OIC 21 “Partecipazioni e azioni proprie”.

 

DEFINIZIONI

  1. Il bilancio consolidato è il bilancio che espone la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese considerate come un’unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo.

  2. Si definisce gruppo un insieme di imprese delle quali una, la capogruppo, detiene il controllo delle altre. L’elemento determinante nella configurazione di gruppo è, quindi, il controllo, sia questo esercitabile direttamente dalla controllante o indirettamente tramite sue imprese controllate, persone interposte o società finanziarie.

    Il bilancio consolidato è il documento che prevede l’aggregazione dei valori corrispondenti alle attività, alle passività e ai componenti del conto economico delle imprese controllate direttamente e indirettamente dalla controllante, in base al metodo del consolidamento integrale.

  3. L’articolo 26 del D.Lgs. 127/1991 dà contenuto alla nozione di controllo, in parte rinviando ai numeri 1 (controllo di diritto) e 2 (controllo di fatto) del comma 1 dell’articolo 2359 codice civile, in parte prevedendo due fattispecie specifiche dell’influenza dominante derivante dalle clausole contrattuali o statutarie e del controllo dei diritti di voto basato su accordi con altri soggetti.


    Ai fini dell’applicazione del controllo, si computano anche i voti spettanti a imprese controllate, a società fiduciarie e a persone interposte.

    1. Il controllo “di diritto” si presume quando una controllante dispone della maggioranza di voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra impresa (controllata) ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1.

    2. Il controllo “di fatto” si configura nella disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nelle deliberazioni in assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 2.

    3. Il controllo basato su specifiche ipotesi di influenza dominante individuate dal comma 2 dell’articolo 26 è quello in cui l’impresa “ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole” oppure quando “in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto”.

    4. Un’impresa si definisce controllata quando è soggetta al controllo ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 127/1991 (cfr. paragrafi 7-9). Ai fini della determinazione dell’area di consolidamento (cfr. paragrafi 32-33), si consolidano anche imprese non costituite sotto forma di società di capitali.

    5. Si definisce partecipazione della minoranza o interessenze di terzi il patrimonio netto di una controllata non attribuibile, direttamente o indirettamente, al gruppo.

    6. Il controllo congiunto si ha quando un soggetto esercita su un’impresa il controllo congiuntamente con altri soci e in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore a quella stabilita dall’articolo 2359, comma 3, codice civile vale a dire il 10 per cento nel caso di imprese quotate e al 20 per cento nel caso di altre imprese.

    7. Un’impresa si definisce collegata quando esiste un’altra impresa che esercita su di essa un’influenza notevole senza averne il controllo o il controllo congiunto.
      Ai sensi dell’articolo 2359, comma 5, codice civile si presume la sussistenza di un’influenza notevole quando nell’assemblea ordinaria si esercita il 20% dei voti, ovvero il 10% se si tratta di società quotate.

    8. Il metodo di consolidamento integrale prevede l’integrale attrazione di attività e passività e di costi e ricavi delle imprese appartenenti all’area di consolidamento. Ciascuna attività e passività si considera per la totalità del suo valore, ai fini del consolidamento. Per gli specifici criteri applicativi, si vedano i paragrafi 43-116.

    9. Il metodo di consolidamento proporzionale prevede l’attrazione di attività e passività e di costi e ricavi delle imprese appartenenti all’area di consolidamento considerando la sola parte del loro valore corrispondente alla quota di pertinenza della controllante, ai fini del consolidamento. Per gli specifici criteri applicativi, si vedano i paragrafi 117-122.

    10. Il metodo del patrimonio netto è il metodo di contabilizzazione con il quale la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e successivamente all’acquisizione rettificata in conseguenza delle variazioni nella quota di pertinenza della partecipante nel patrimonio netto della partecipata.

    L’utile o la perdita della partecipante riflettono la quota di pertinenza di questa nell’utile (perdita) d’esercizio della partecipata.

    1. L’area di consolidamento è l’insieme delle società oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato predisposto dalla società controllante.

    2. Per la definizione di rilevanza si rimanda all’OIC 11 “Bilancio d’esercizio: finalità e postulati”. In via del tutto generale, si forniscono alcune indicazioni sui parametri che possono essere presi in considerazione in sede di applicazione della nozione di rilevanza ai fini del bilancio consolidato. Tali parametri sono da riferirsi a situazioni in cui il bilancio consolidato non presenti particolari criticità e in ogni caso si tratta di indicazioni che non assumono natura esaustiva rispetto ai parametri da considerare nelle specifiche circostanze. In particolare, i parametri su cui occorre una particolare attenzione per gli effetti che su di essi si possono produrre sono: a) l’indebitamento complessivo, b) il totale dell’attivo di stato patrimoniale, c) il totale del ricavi intesi (normalmente) come valore della produzione d) il totale del “Risultato prima delle imposte”.

    3. La differenza da annullamento, di cui all’articolo 33 del D.Lgs. 127/1991 (di seguito, “differenza da annullamento”) è la differenza tra il valore contabile della partecipazione iscritto nel bilancio d’esercizio della controllante e di altre società del gruppo e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile di pertinenza del gruppo.

    4. La data del consolidamento è la data in cui si calcola la differenza da annullamento per poi procedere all’imputazione di tale differenza.

    5. La differenza da consolidamento è l’ammontare positivo che residua dopo l’allocazione della differenza da annullamento alle attività e passività della controllata. La differenza da consolidamento coincide, quindi, con il valore dell’avviamento positivo.

    6. La riserva di consolidamento emerge nei casi in cui l’ammontare della differenza da annullamento è negativo. In questi casi, essa è pari all’ammontare residuo dopo l’allocazione al “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”, nei casi di previsione di risultati economici sfavorevoli della controllata (articolo 33 del D.Lgs. 127/1991).

     

    ESONERO DALL’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

    24. L’articolo 27, D.Lgs. 127/91 prevede che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

    a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
    b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

    Il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni deve essere determinato con riferimento ai dati “lordi” risultanti dai bilanci, compreso quello della controllante, senza procedere alle eliminazioni richieste dalle tecniche di consolidamento.
    La norma stabilisce inoltre che questo esonero dimensionale non si applica se l’impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.

    Non sono altresì soggette all’obbligo di redigere un bilancio consolidato le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell’impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

    L’esercizio di questo esonero è subordinato alle seguenti condizioni:

    1. a)  che l’impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunità europee;

    2. b)  che l’impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa.

    La norma stabilisce infine che sono esonerate dalla predisposizione del bilancio consolidato le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso non si rediga il bilancio consolidato in quanto è presente una controllante che già lo redige, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell’organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove è situata la sede dell’impresa controllata.

     

    CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

    25. Le finalità e i postulati su cui si basa la redazione del bilancio consolidato sono quelli previsti dal principio OIC 11 “Bilancio d’esercizio: finalità e postulati”, a cui si rinvia, fatte salve le particolarità indicate nel presente principio. Il bilancio consolidato è redatto in base ai criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione e informativa delle voci che li compongono, in conformità agli specifici principi OIC applicabili a ciascuna di esse.
    Nel bilancio consolidato le singole imprese sono considerate come parti di un’unica grande società per cui:

    1. a)  le singole attività e passività e i singoli componenti del conto economico della capogruppo o controllante si sommano alle corrispondenti attività e passività e ai corrispondenti componenti del conto economico delle controllate;

    2. b)  gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità si eliminano dal bilancio consolidato, al fine di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo e i terzi.

    Il bilancio consolidato assolve a funzioni informative essenziali, in quanto strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo sia verso i terzi, sia sotto un profilo di controllo gestionale. Tali funzioni non possono infatti essere assolte con pari efficacia dai bilanci d’esercizio delle singole imprese che compongono il gruppo.

    26. In caso di prima predisposizione del bilancio consolidato, le norme non richiedono di presentare il bilancio comparativo dell’esercizio precedente.

     

    ALITÀ DEL PRINCIPIO

     

    ALITÀ DEL PRINCIPIO

     

     

     

     

    COMPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

    1. Il bilancio consolidato, analogamente al bilancio di esercizio, si compone dei seguenti documenti, che ne formano parte integrante, fatti salvi i necessari adeguamenti di cui ai paragrafi successivi:

      a. statopatrimonialeconsolidato; b. conto economico consolidato; c. notaintegrativaconsolidata.

      Per quanto concerne gli schemi del bilancio di esercizio si rinvia al principio OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio” e all’Appendice B del presente principio mentre sull’informativa da fornire in nota integrativa si veda l’apposito capitolo del presente documento.

    2. L’articolo 32, D.Lgs. 127/91 prevede che gli schemi di bilancio, redatti in base a quanto stabilito dal principio OIC 12, siano adeguati ai fini della predisposizione del bilancio consolidato. In particolare, ove applicabili, si operano i seguenti adeguamenti:

      1. a)  inserimento all’attivo patrimoniale, nell’ambito della voce BI “Immobilizzazioni immateriali”, dopo la voce BI5 “avviamento”, di una voce separata denominata BI5-bis “differenza da consolidamento” ai sensi dell’articolo 33, D.Lgs. 127/91 (cfr. paragrafo 70);

      2. b)  inserimento nel passivo patrimoniale, nell’ambito della voce “Fondi per rischi e oneri”, di una voce separata denominata BI2-bis “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”, derivante dal processo di consolidamento delle partecipazioni (cfr. paragrafo 73);

      3. c)  inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce “Riserva di consolidamento” (cfr. paragrafo 72);

      4. d)  inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce A2 “Patrimonio netto di terzi”, articolata nelle voci A2I “Capitale e riserve di terzi” e, A2II “Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”, rappresentative rispettivamente della quota di patrimonio netto e di utile consolidato corrispondenti alle interessenze di terzi; ;indicazione, nel patrimonio netto consolidato, del subtotale relativo a tutte le componenti di spettanza del gruppo, seguito dalle componenti corrispondenti alle interessenze di terzi;

      5. f)  inserimento nell’ambito della voce AVII “Altre riserve” del patrimonio netto della voce “Riserva da differenze di traduzione” rappresentativa della differenza derivante dalla traduzione di bilanci di controllate espressi in valuta estera;

      6. g)  inserimento nel conto economico, dopo la voce 23) “utile (perdita) consolidati dell’esercizio”, delle voci “Risultato di pertinenza del gruppo” e “Risultato di pertinenza di terzi” ai fini della separata evidenziazione della parte del risultato economico consolidato corrispondente alla partecipazione di terzi.

      1. L’articolo 32, D.Lgs. 127/91 consente un’esposizione non analitica delle voci relative alle rimanenze, quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.
        La facoltà è limitata ai casi in cui le rimanenze iscritte nello stato patrimoniale delle singole società consolidate siano eterogenee dal punto di vista merceologico e, pertanto, il processo per ricondurle alle classificazioni previste normalmente per il bilancio di esercizio comporti l’onere di aggregazioni e disaggregazioni particolarmente complesse e costose.

      2. In calce allo stato patrimoniale consolidato sono indicate in appositi conti d’ordine le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali. I valori indicati concernono sia quelle prestate dalla controllante che quelle che le controllate incluse nel consolidamento hanno prestato a favore di terzi e a favore di controllate non incluse nel consolidamento. Sono iscritti inoltre gli altri conti d’ordine. Sulle garanzie, impegni e sugli altri conti d’ordine da iscrivere in calce allo stato patrimoniale o in nota integrativa si fa riferimento a quanto disciplinato nel principio OIC 22 “Conti d’ordine”.

      3. L’articolo 29, comma 6, D.Lgs. 127/91 permette la redazione del bilancio consolidato in migliaia di euro.

       

      CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO La determinazione dell’area di consolidamento

      1. Sono oggetto di consolidamento le imprese controllate come definite dall’articolo 26 del D.Lgs. 127/1991 (cfr. paragrafi 7-11).

      2. L’articolo 28, D.Lgs. 127/91 prevede un’esclusione facoltativa dall’area di consolidamento nelle seguenti fattispecie:

        1. a)  irrilevanza della controllata nel caso in cui il bilancio di una impresa controllata è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Si procede tuttavia al consolidamento nel caso in cui più controllate, singolarmente irrilevanti ai fini della corretta rappresentazione del gruppo nel suo complesso, complessivamente considerate non siano più irrilevanti ai fini della rappresentazione stessa;

        2. b)  limitazioni nei diritti della controllante, vale a dire qualora l’esercizio effettivo di tali diritti sia soggetto a gravi e durature restrizioni;

        3. c)  impossibilità di ottenere tempestivamente le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;
          d) azioni o quote possedute e destinate fin dall’inizio a una successiva alienazione.

           

          Principi contabili di gruppo

          1. La redazione del bilancio consolidato si effettua tramite l’aggregazione degli stati patrimoniali e dei conti economici delle società del gruppo in base a principi contabili e criteri di valutazione uniformi.

          2. L’uniformità riguarda voci di denominazione e contenuto identici o analoghi, figuranti nei bilanci delle imprese del gruppo e destinate a confluire nelle stesse voci del bilancio consolidato.
            Nei casi in cui i principi contabili adottati nei bilanci della controllante e delle partecipate, pur essendo corretti, non siano omogenei tra loro, l’omogeneità o armonizzazione in prima istanza si effettuano nei bilanci d’esercizio delle singole imprese. Nei casi in cui ciò non sia effettuato o non risulti fattibile, l’omogeneità o armonizzazione si ottengono apportando in sede di consolidamento opportune rettifiche per riflettere i principi contabili adottati dalla controllante riflessi nel suo bilancio d’esercizio, se essa rappresenta la parte preponderante del gruppo, ovvero dalle maggiori imprese del gruppo se la controllante da sola rappresenta una parte minoritaria del gruppo.

          3. L’articolo 35, D.Lgs. 127/91 consente di derogare al principio della uniformità dei criteri di valutazione di gruppo quando ciò sia più idoneo a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta, purché la nota integrativa del bilancio consolidato indichi e motivi le difformità nei principi contabili.

          4. L’articolo 34, D.Lgs. 127/91 consente di non riflettere gli effetti della difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, se irrilevanti.

          5. L’articolo 35, D.Lgs. 127/91 prevede che i criteri di valutazione a cui si devono allineare quelli difformi siano normalmente i criteri utilizzati dalla controllante. Se alcuni elementi patrimoniali del bilancio consolidato non sono presenti nel bilancio della società controllante, si utilizzano per tali elementi patrimoniali i criteri di valutazione utilizzati dalla maggior parte delle imprese controllate. Se i rispettivi principi contabili consentono l’utilizzo di criteri alternativi (ad es., il metodo della commessa completata o il metodo della percentuale di completamento, per i lavori in corso su ordinazione), si utilizza quello ritenuto più idoneo, fra quelli utilizzati dalle controllate, per ottenere una rappresentazione veritiera e corretta.

          6. L’articolo 29, comma 5, D.Lgs. 127/91 prevede che le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi e i criteri di valutazione siano mantenuti costanti nel tempo, tranne che in casi eccezionali, in corrispondenza dei quali si indicano e motivano le relative deroghe nella nota integrativa, oltre all’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati, in conformità con quanto stabilito dal principio OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.

          La data di riferimento del bilancio consolidato e le date di chiusura dei bilanci da consolidare

          1. L’articolo 30, comma 1, D.Lgs. 127/91 prevede che la data di riferimento del bilancio consolidato coincida con quella del bilancio di esercizio dell’impresa controllante.

          2. L’articolo 30, comma 2, D.Lgs. 127/91 permette la presentazione del bilancio consolidato con data di riferimento diversa da quella del bilancio di esercizio della controllante, purché tale data coincida con quella di chiusura dell’esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse.

          3. L’articolo 30, comma 3, D.Lgs. 127/91 stabilisce che, nei casi in cui la data di chiusura di un’impresa inclusa nel consolidamento (compresa la società controllante) sia diversa da quella di riferimento del bilancio consolidato, si includa tale impresa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio consolidato.

           

          IL METODO DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE

          1. Il bilancio consolidato rappresenta:

            1. a)  le attività e passività consolidate, inclusi plus/minusvalori attribuiti alle attività e passività delle controllate in sede di allocazione della differenza da annullamento che emerge a seguito del consolidamento delle partecipazioni;

            2. b)  il capitale sociale, la riserva legale e il sovrapprezzo azioni della società controllante;

            3. c)  gli utili indivisi e le altre riserve di patrimonio netto della controllante, nonché le corrispondenti variazioni delle analoghe voci di patrimonio netto delle controllate (tenuto conto delle rettifiche di consolidamento) limitatamente a quelle intervenute successivamente alla data del loro consolidamento;

            4. d)  l’utile o la perdita dell’esercizio consolidato;

            5. e)  la quota del patrimonio netto e del risultato d’esercizio di pertinenza degli azionisti di minoranza.

          2. Il procedimento di consolidamento integrale dei bilanci è costituito dalle seguenti fasi:

            1. a)  rettifiche per uniformarsi ai principi contabili di gruppo nonché eventuali altre rettifiche che si rendessero necessarie ai fini del consolidamento;

            2. b)  aggregazione dei bilanci da consolidare indipendentemente dalla percentuale di partecipazione;

            3. c)  eliminazione dei saldi e delle operazioni intercorse tra le imprese incluse nell’area di consolidamento e degli utili e perdite interni o infragruppo;

            4. d)  eliminazione del valore d’iscrizione della partecipazione in impresa controllata, incluso nel bilancio della società controllante e, ove presente, nel bilancio delle altre imprese del gruppo, in contropartita delle corrispondenti quote del patrimonio netto dell’impresa controllata, di pertinenza del gruppo;

            5. e)  rilevazione nel bilancio consolidato di eventuali imposte differite e/o anticipate, in conformità a quanto stabilito dal principio OIC 25 “Imposte sul reddito”;

            6. f)  analisi dei dividendi consolidati e loro specifico trattamento contabile, al fine di evitare ladoppia contabilizzazione degli utili delle partecipate;

              1. g)  trattamento contabile specifico per le azioni proprie della controllante possedute dalle controllate, in conformità a quanto stabilito dal principio OIC 21 “Partecipazioni e azioni proprie”;

              2. h)  determinazione della parte del patrimonio netto consolidato e del risultato d’esercizio consolidato di spettanza dei soci di minoranza delle partecipate consolidate, al fine della loro specifica evidenziazione negli schemi di bilancio consolidato;

              3. i)  valutazione nel bilancio consolidato delle partecipazioni di controllo non consolidate, vale a dire quelle che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell’articolo 28, D.Lgs. 127/1991, delle partecipazioni di collegamento e delle partecipazioni a controllo congiunto;

              4. j)  analisi e corretta rappresentazione in bilancio dell’acquisizione di ulteriori quote di partecipazioni già consolidate e della cessione di partecipazioni con o senza perdite del controllo, nonché altre variazione nell’area di consolidamento;

              5. k)  predisposizione dei prospetti di bilancio consolidato, con consolidamento anche dei conti d’ordine.

               

              Eliminazione saldi e operazioni infragruppo

              1. Il bilancio consolidato include solo le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo. Questo comporta l’eliminazione degli importi relativi a operazioni e saldi reciproci, effettuata per l’intero ammontare delle operazioni, anche in presenza di interessenze di terzi, alle quali si imputano comunque gli eventuali effetti di loro pertinenza.

              2. Alcuni esempi di operazioni effettuate tra società appartenenti alla medesima area di consolidamento, da analizzare per procedere all’effettuazione delle necessarie rettifiche finalizzate all’applicazione del metodo del consolidamento integrale, sono i seguenti:

                a) vendite di merci o prodotti;
                b) vendite di cespiti;
                c) vendite di beni immateriali, quali marchi e brevetti;
                d) concessioni di finanziamenti;
                e) prestazioni di servizi aventi come contropartita la corresponsione di provvigioni.

              3. Le operazioni infragruppo si eliminano solo se successive alla data del consolidamento della partecipazione.

               

              Utili e perdite infragruppo

              1. Si eliminano gli utili e le perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le imprese incluse nella medesima area di consolidamento e relative a valori compresi nel patrimonio alla data del bilancio consolidato, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi (cfr. paragrafo 58), come - ad esempio - le vendite di rimanenze, immobilizzazioni materiali e immateriali o altre attività e le operazioni straordinarie.

              2. L’eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo si effettua sulla base dell’utile o della perdita lorda. Non sono incluse le spese generali, amministrative e di vendita, che l’impresasostiene comunque nel periodo.

                1. L’eliminazione determina una riduzione o un aumento dell’ammontare dell’attività e un addebito o un accredito a conto economico. Se, ad esempio, la controllante ha venduto prodotti finiti a una controllata realizzando un utile, e i prodotti sono ancora presenti, in tutto o in parte, nelle rimanenze finali della controllata, l’utile sulla vendita, in tutto o in parte, non si è ancora realizzato all’esterno del gruppo ed è eliminato mediante riduzione del valore dei beni iscritti nell’attivo della controllata, utilizzando come contropartita l’utile realizzato dalla controllante.

                2. L’eliminazione di utili e/o perdite infragruppo può comportare l’insorgere (o l’annullarsi) di una differenza temporanea richiedendo, quindi, la rilevazione (o la variazione) della fiscalità differita. Ad esempio, con riferimento all’elisione degli utili, nel caso in cui la società del gruppo che li ha originariamente conseguiti li abbia già assoggettati a tassazione, il relativo onere fiscale è differito in consolidato fino al momento in cui tali utili saranno riconosciuti nel bilancio consolidato. Per la contabilizzazione della fiscalità differita, si rinvia all’OIC 25 “Imposte sul reddito”.

                3. Il limite massimo di incremento dei valori delle attività, a seguito di scritture di eliminazione di perdite infragruppo, è costituito dal valore recuperabile a seconda del tipo di bene cui si riferiscono secondo quanto disciplinato dagli specifici principi OIC.

                4. Anche nei casi in cui esistono interessenze di terzi, gli utili e le perdite infragruppo si eliminano per la loro totalità dalle attività interessate e tuttora incluse nel patrimonio alla data di bilancio, prima di determinare la quota di patrimonio netto e di risultato di spettanza dei terzi.

                5. Ai fini, invece, dell’attribuzione alle interessenze di terzi di utili e perdite infragruppo si distinguono le cessioni da controllante a controllata (cd. “verso il basso”) da quelle che avvengono da controllata a controllante (cd. “verso l’alto”).

                6. Nel caso di vendite effettuate dalla controllante alla controllata, lo storno degli utili e delle perdite infragruppo, relativo a beni non ancora venduti a terzi, ha come contropartita le voci dell’attivo in cui sono inclusi i beni. Il risultato che si ottiene coincide con quello che si sarebbe ottenuto nel caso in cui la vendita infragruppo non si fosse verificata. L’utile o la perdita oggetto di eliminazione si trovano nel bilancio della controllante e non in quello della controllata e la quota di risultato economico relativa all’interessenza di terzi non è influenzata da questa rettifica di consolidamento.

                7. Nel caso di vendite effettuate dalla controllata alla controllante, mentre gli utili/perdite infragruppo sono sempre eliminati per il loro intero ammontare dalla voce dell’attivo interessata dalla cessione, la contropartita a conto economico di detta eliminazione sarà anche imputata ai soci di maggioranza e di minoranza proporzionalmente alla loro partecipazione.

                  Si applica il medesimo criterio anche alle operazioni effettuate tra società incluse nell’area di consolidamento, ma diverse dalla controllante, ivi incluse le operazioni straordinarie (ad esempio fusioni, conferimenti e scissioni) compiute all’interno del gruppo.

                8. L’articolo 31, comma 3, D.Lgs. 127/91 prevede che possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa, gli importi se irrilevanti relativi a:

                  •  i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;

                  •  i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime; gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio.

                1. L’articolo 31, comma 2, D.Lgs. 127/91 prevede inoltre che non siano eliminati gli utili relativi a lavori in corso su ordinazione di terzi esterni al gruppo. Tale disposizione si riferisce a utili realizzati in proporzione all’avanzamento dei lavori, tra l’una e l’altra impresa incluse nel consolidamento, quando l’opera in corso di esecuzione sia stata commissionata da terzi esterni al gruppo. È questo il caso della commessa su ordinazione di terzi a un’impresa del gruppo, in corso di esecuzione alla data di bilancio, per la cui esecuzione l’impresa appaltatrice si avvale dell’opera di altre imprese del gruppo. Se queste ultime valutano i lavori in corso su ordinazione con il metodo della percentuale di completamento e non con il metodo della commessa completata (cfr. OIC 23 “Lavori in corso su ordinazione”), gli utili interni così rilevati sono da considerarsi realizzati, sia per tali società che per il gruppo, in quanto sono ricompresi nell’ambito degli utili complessivi determinati contrattualmente con terzi esterni al gruppo. In questi casi, gli utili rilevati dalle imprese del gruppo subappaltatrici rappresentano una parte degli utili globali predeterminati della commessa e quindi possono essere considerati realizzati.
                2. L’articolo 31, comma 3, D.Lgs. 127/91 permette che gli utili o le perdite su operazioni infragruppo e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi, non siano eliminati nell’ipotesi che ricorrano tutte le seguenti condizioni:

                  a) essi derivano da operazioni correnti dell’impresa che ha conseguito l’utile o la perdita; b) tali operazioni sono state concluse a normali condizioni di mercato;
                  c) l’eliminazione comporta costi sproporzionati rispetto ai costi globali del consolidamento.

                3. Si ritiene che l’applicazione del concetto di costi sproporzionati vada circoscritta il più possibile, perché non sono immaginabili molti casi in cui la procedura di eliminazione dei profitti infragruppo possa determinare costi sproporzionati per il consolidato. Potrebbe, in taluni casi, rientrare nella fattispecie prevista dalla legge il caso del profitto incluso tra le rimanenze di materiali ausiliari di produzione o di consumo di provenienza da un’altra società del gruppo.

                4. La non eliminazione di operazioni infragruppo può giustificarsi alla luce del criterio seguito nel bilancio consolidato per la valutazione di talune poste dell’attivo. È il caso, per esempio, della mancata eliminazione delle perdite infragruppo, quando le stesse siano indicative di una riduzione del valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato delle rimanenze in capo alla società del gruppo cedente.

                Eliminazione delle partecipazioni e determinazione della differenza da annullamento. Data del consolidamento.

                1. In sede di consolidamento l’eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento.

                2. La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d’esercizio della controllante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata.

                1. Tale differenza, disciplinata dall’articolo 33, comma 1, D.Lgs. 127/1991 è costituita da componenti determinatisi alla data del consolidamento.
                  Si raccomanda che la data del consolidamento coincida con la data di acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più corretta (conseguentemente, nel prosieguo del documento si farà generalmente riferimento a tale data). È tuttavia accettabile utilizzare la data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento stante l’esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell’articolo 33.

                2. Negli esercizi successivi, la differenza iniziale si modifica per gli effetti riconducibili all’aggiornamento delle precedenti rettifiche di consolidamento a cui si aggiungono o sottraggono le variazioni e differenze generatasi in date successive a seguito dei risultati economici e delle eventuali altre variazioni di patrimonio netto.

                3. La prima costituisce una differenza iniziale mentre la seconda costituisce una differenza successiva.

                 

                Il trattamento contabile della differenza iniziale da annullamento

                La determinazione dell’ammontare della differenza iniziale da annullamento si basa sul confronto tra il costo originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data della sua acquisizione. Da tale confronto può emergere una differenza iniziale positiva da annullamento, ovvero una differenza iniziale negativa da annullamento.

                Per ulteriori dettagli sulla determinazione del costo di acquisto della partecipazione si rinvia all’OIC 20 “Titoli di debito” e OIC 21 “Partecipazioni e azioni proprie”.

                La differenza iniziale da annullamento è allocata in base a quanto stabilito dai paragrafi successivi.

                 

                Il trattamento contabile della differenza iniziale positiva da annullamento e rilevazione dell’eventuale “differenza da consolidamento”

                1. Si è in presenza di una differenza iniziale positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

                2. In tal caso, la differenza è imputata, ove possibile, a ciascuna attività identificabile acquisita, nel limite del valore corrente di tali attività, e, comunque, per valori non superiori al loro valore recuperabile, nonché a ciascuna passività identificabile assunta, ivi incluse le imposte anticipate e differite da iscrivere a fronte dei plus/minus valori allocati. Per la determinazione dei valori correnti alle attività e passività della controllata alla data di acquisto si vedano le “Linee guida generali per la determinazione dei valori correnti delle principali attività acquisto nella partecipata”, in appendice al presente principio. In ogni caso, la procedura di allocazione dei valori si interrompe nel momento in cui il valore netto dei plusvalori iscritti coincide con l’importo della differenza positiva da annullamento.

                3. La “differenza da consolidamento” è quella che, in sede di allocazione della differenza inizialepositiva da annullamento, residua dopo l’attribuzione della differenza iniziale alle attività e passività identificabili, come indicato nel precedente paragrafo. Essa è riconducibile alla presenza di avviamento e, per sua natura, il relativo valore è iscritto come tale nel bilancio consolidato nella voce “differenza da consolidamento”, purché soddisfi i requisiti per la sua rilevazione, in conformità a quanto previsto dal principio OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”. Qualora non siano soddisfatte le condizioni per l’iscrizione di tali maggiori valori nell’attivo dello stato patrimoniale, in quanto l’eccedenza non corrisponde a un maggior valore della partecipata, essa è iscritta in detrazione della riserva di consolidamento, fino a concorrenza del relativo importo, e, per l’eventuale eccedenza, imputata a conto economico nella gestione straordinaria voce E21 “oneri”.

                   

                  Il trattamento contabile della differenza iniziale negativa da annullamento

                  1. Si è in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

                  2. La differenza iniziale negativa da annullamento è imputata, ove possibile, alle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione. L’eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di perdite, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza per intero come riserva di consolidamento.

                  3. La differenza iniziale negativa da annullamento che residua dopo le allocazioni di cui al precedente paragrafo, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”, tra le passività patrimoniali consolidate.

                    Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all’atto dell’acquisto.
                    L’utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall’effettiva manifestazione delle perdite attese. L’utilizzo del fondo è rilevato con separata evidenza nei proventi straordinari.

                  4. La differenza iniziale negativa da annullamento in taluni casi può essere in parte riconducibile ad una “Riserva di consolidamento” e in parte ad un “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”.
                    Ciò succede quando l’entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi è minore dell’ammontare complessivo della differenza negativa da annullamento. In tal caso, ciò che residua dopo l’iscrizione del “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri” è accreditato al patrimonio netto consolidato, nella voce “Riserva di consolidamento”.

                   

                  Rilevazione contabile negli esercizi successivi delle rettifiche apportate alle attività e passività della controllata alla data dell’acquisizione

                  75. Negli esercizi successivi all’acquisizione, la controllata continua a redigere i bilanci d’esercizio in continuità di valori contabili. Nel bilancio consolidato si effettuano le rettifiche per riflettere gli effetti della iniziale imputazione della differenza da annullamento, aggiornati annualmente alla data di consolidamento. Queste rettifiche continuano a essere effettuate finché le relative attività e passività ad essa inerenti rimangono iscritte nei bilanci d’esercizio della controllata.

                  1. Il bilancio consolidato degli esercizi successivi comprende, oltre al risultato economico, anche le successive variazioni delle altre voci di patrimonio netto che sono rilevate in corrispondenza di specifiche voci di patrimonio netto consolidato, considerando la natura di tali variazioni: riserva di rivalutazione, utili portati a nuovo, altre riserve, ecc.

                  2. Nel bilancio consolidato, in base a quanto previsto nei paragrafi precedenti, sono riflessi i valori che tengono conto dell’allocazione della differenza da annullamento entro i limiti dei valori correnti delle attività e passività identificabili derivanti dal consolidamento iniziale della controllata. Se si tratta di beni ammortizzabili, ad esempio, nel bilancio consolidato le quote di ammortamento si calcolano sul valore come rettificato in sede di allocazione, tenendo conto degli eventuali effetti fiscali differiti e degli anni di vita utile residua, a partire dalla data di acquisizione (cfr. OIC 16 “Immobilizzazioni materiali”, OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”).

                   

                  Acquisizione e cessione di quote di partecipazione

                  Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata

                  78. Dopo l’acquisizione del controllo, in caso di acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata, la relativa differenza da annullamento è determinata dalla differenza tra il prezzo di acquisto della quota aggiuntiva e l’ammontare proporzionale del patrimonio netto contabile della controllata alla data del nuovo acquisto. Tale differenza è trattata analogamente a quanto previsto per la differenza iniziale da annullamento.

                   

                  Cessione parziale di partecipazione senza perdita del controllo

                  1. Nel caso in cui la partecipazione di controllo è successivamente ceduta per una quota che non determina la perdita del controllo, l’utile o la perdita da rilevare nel consolidato sono determinati dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e l’ammontare proporzionale delle attività nette riflesse nel consolidato. L’ammontare delle attività nette tiene conto del relativo avviamento, unitamente ai corrispondenti maggiori valori non ancora ammortizzati attribuiti alle relative attività identificabili alla data di acquisizione e dell’eventuale residuo “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”.

                  2. La plusvalenza o minusvalenza determinata in caso di cessione parziale del controllo è imputata al conto economico consolidato.

                  Cessione di partecipazione con perdita del controllo

                  1. Nel caso di cessione totale di una società controllata, l’utile o la perdita derivante dalla cessione è iscritto nel conto economico consolidato.

                  2. Nel caso di cessione parziale, che comporti comunque la perdita di controllo, la partecipazione si elimina dall’area di consolidamento e la partecipazione residua è valutata tramite il metodo del patrimonio netto o con il metodo del costo, a seconda che permanga o meno una influenza notevole sulla partecipata stessa. L’utile o la perdita derivante dalla cessione è iscritto nel conto economico consolidato come nel caso di cessione parziale ed è calcolato tenendo conto del nuovo valore di carico contabile della partecipazione residua. <>83. Indipendentemente dal metodo utilizzato per la valutazione della partecipazione residua (metodo del patrimonio netto o del costo), si assume come base il valore proporzionale che deriva dall’applicazione del metodo del patrimonio netto alla data della cessione. La partecipazione è deconsolidata dalla stessa data, al fine di evidenziare il contributo reddituale della partecipazione sino alla data di cessione.

                    È consentito utilizzare il relativo valore alla data di chiusura del precedente esercizio nel caso di difficoltà pratica a reperire nei tempi dovuti le informazioni alla data di cessione o di eccessivi costi per il loro ottenimento. In questo caso, la partecipazione è deconsolidata dall’inizio dell’esercizio.

                    Casi particolari di riduzione di una quota di partecipazione

                    1. A volte, la riduzione di una quota di partecipazione in una società controllata è attuata attraverso la rinuncia al diritto di opzione e la contestuale sottoscrizione di un aumento di capitale con relativo sovrapprezzo da parte dei nuovi azionisti o degli azionisti di minoranza.
                      Se tale operazione comporta la perdita del controllo la partecipazione è eliminata dall’area di consolidamento in base alle medesime modalità precedentemente indicate in caso di cessione di partecipazione. In questo caso, la valutazione della partecipazione residua tiene conto del maggior valore del patrimonio netto della partecipata per effetto del sovrapprezzo, proporzionalmente alla ridotta interessenza.

                    2. Nei casi in cui la suddetta operazione non comporti la relativa perdita del controllo, si determina l’ammontare della differenza tra la quota di patrimonio netto posseduta prima e dopo l’operazione. Detta differenza costituisce l’utile o la perdita derivanti dal mancato esercizio del diritto di opzione. Anche in questi casi si imputa la differenza a conto economico analogamente a quanto previsto nel caso della cessione di quote di partecipazione senza perdita del controllo.

                    Altre variazioni dell’area di consolidamento

                    Casi particolari di inclusione nell’area di consolidamento

                    Nel momento in cui le condizioni che precludevano il consolidamento integrale di una partecipazione di controllo vengono meno, la partecipata si consolida integralmente a partire da tale data. Se tali situazioni richiedevano l’applicazione del metodo del costo, gli utili e le riserve di utili e di capitale della società partecipata, dall’acquisto della partecipazione fino alla data in cui sono rimosse le condizioni che precludevano il consolidamento, sono accreditati a patrimonio netto, mentre le perdite sono addebitate a patrimonio netto.

                    Casi particolari di esclusione dall’area di consolidamento

                    Se per una società controllata si manifestano le condizioni per l’esclusione dal consolidamento ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 127, essa è esclusa a partire dall’esercizio in cui dette condizioni si manifestano. Il valore della stessa controllata da iscrivere nel bilancio consolidato come partecipazione (nuovo valore iniziale di carico) è determinato in conformità a quanto previsto nel caso di cessione di partecipazione con perdita del controllo.

                  3. In tale sede, si verifica, inoltre, se si rende necessaria una svalutazione per perdite durevoli di valore secondo quanto previsto dall’OIC 21 “Partecipazioni e azioni proprie”, a cui si rinvia. Successivamente, la partecipazione è valutata con il metodo del patrimonio netto o con il metodo del costo, a seconda della fattispecie.

                    Le imposte sugli utili indivisi delle partecipazioni

                    89. In generale, nel bilancio consolidato si contabilizza, tra i fondi dello stato patrimoniale, le imposte che la società controllante dovrà pagare in futuro per poter disporre degli utili indivisi delle controllate. Per maggiori dettagli sulle regole per la contabilizzazione delle imposte sugli utili indivisi delle partecipazioni si faccia riferimento al principio OIC 25 “Imposte sul reddito”.

                    Trattamento dei dividendi distribuiti infragruppo

                    90. I dividendi distribuiti infragruppo sono eliminati nell’ambito delle procedure di consolidamento, al fine di non considerarli due volte: come dividendi e come quota di pertinenza del risultato d’esercizio della partecipata.

                    Il trattamento contabile delle azioni proprie

                    1. Le azioni proprie detenute dalla controllante nel proprio bilancio di esercizio sono rilevate anche nel bilancio consolidato come azioni proprie del gruppo.

                    2. Se esistono partecipazioni reciproche, la società controllante considera le sue azioni possedute dalla partecipata consolidata integralmente come se fossero azioni proprie. Nel bilancio consolidato, queste sono incluse tra le azioni proprie del gruppo, insieme a quelle detenute dalla stessa controllante, tra le attività di stato patrimoniale (immobilizzate e/o circolanti).

                    3. Le azioni proprie del gruppo sono valutate al loro costo di acquisto. Nel patrimonio netto consolidato si costituisce una riserva indisponibile pari all’importo contabilizzato tra le attività (immobilizzate e/o circolante).

                    4. Le azioni proprie detenute da controllate e relative alle medesime società si eliminano in contropartita dell’eliminazione della riserva per azioni proprie in portafoglio. Tale operazione può avere conseguenze sulla determinazione della differenza fra costo e frazione del patrimonio netto della partecipata.

                    5. Per l’applicazione di quanto stabilito al paragrafo precedente si consideri il caso in cui una società controllata per una percentuale inferiore al 100% acquisti proprie azioni, possedute dagli azionisti di minoranza. L’effetto di tale acquisizione nel bilancio consolidato è lo stesso che si avrebbe se l’acquisizione fosse fatta dalla controllante: infatti si incrementa la quota di possesso della società controllata da parte del gruppo. Nel bilancio d’esercizio della controllata, l’acquisto è trattato come un acquisto di azioni proprie. Nel bilancio consolidato, invece, l’acquisto è contabilizzato applicando i criteri descritti al paragrafo 78 del presente principio contabile, in quanto costituisce un aumento della quota posseduta dal gruppo. La quota di partecipazione corrispondente alle interessenze di terzi si riduce, i valori di carico delle attività e delle passività della società controllata per la quota parte acquisita sono rettificati sulla base dei loro valori correnti alla data di acquisto delle azioni (per la quota acquistata, come se fosse un acquisto di un’ulteriore quota di controllo) ed è rettificata l’eventuale differenza da consolidamento.

                    Patrimonio netto e risultato di esercizio corrispondenti alle interessenze di terzi

                    1. La quota di patrimonio netto corrispondente alle interessenze di terzi si contabilizza in apposita voce del patrimonio netto consolidato, denominata “Capitale e riserve di terzi”.

                    2. La quota del risultato d’esercizio corrispondente alle interessenze di terzi si indica a riduzione del risultato economico consolidato complessivo, utilizzando un’apposita voce denominata “Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”.

                    3. Le quote del patrimonio netto e del risultato d’esercizio corrispondenti alle interessenze di terzi sono costituite dalle quote del patrimonio netto contabile e del risultato d’esercizio iscritti nel bilancio della partecipata, rettificati, ove necessario, per effetto dell’eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo, per le rettifiche di principi contabili non omogenei o alle altre rettifiche da consolidamento di cui al paragrafo 44.

                    4. L’allocazione del prezzo di acquisto della partecipazione sulle attività o passività della partecipata nei limiti dei valori correnti, ai sensi di quanto previsto dai paragrafi 67-76, non comporta alcuna attribuzione del plusvalore alle quote di pertinenza dei soci di minoranza.

                    5. Se le perdite totali di una controllata di pertinenza dei terzi comportano che la relativa voce “Capitale e riserve di terzi” diventi negativa (deficit), l’eccedenza negativa si contabilizza a carico degli azionisti di maggioranza. Nel caso in cui si generassero utili nel futuro, la relativa quota spettante ai terzi si attribuisce ai soci di maggioranza fino a che, cumulativamente, non si recuperi il totale delle perdite precedentemente assorbite da questi ultimi.

                    6. Se i terzi si sono espressamente impegnati a ripianare le perdite, l’eccedenza si contabilizza in una voce dell’attivo del bilancio consolidato.

                    7. Se al momento dell’acquisto di una partecipazione l’interessenza di terzi consiste in un deficit, tale interessenza si valuta pari a zero, a meno che essi non si siano espressamente impegnati al ripianamento. Nell’elisione della partecipazione, ciò si riflette in un aumento della differenza da annullamento iniziale da imputare a conto economico tra gli oneri straordinari dell’esercizio. Se in un momento successivo si generano utili di pertinenza dei terzi, tali utili sono contabilizzati a riduzione della differenza da consolidamento fino al totale recupero delle perdite inizialmente contabilizzate a incremento della differenza da consolidamento.

                    casi particolari


                    Il trattamento contabile dei beni in leasing

                    103. Un’operazione di leasing si qualifica come leasing finanziario quando comporta il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto (articolo 2427, numero 22, codice civile).

                    104.Un’operazione di leasing che non possa definirsi di tipo finanziario, in base alla normativa nazionale, configura una locazione operativa.

                    105. Nel bilancio di esercizio l’utilizzatore adotta il metodo patrimoniale ai fini della rappresentazione negli schemi di bilancio delle operazioni di leasing finanziario, fornendo al contempo una specifica informativa secondo il metodo finanziario nella nota integrativa (articolo 2427, numero 22). Sulla disciplina contabile del leasing nel bilancio di esercizio si rinvia all’OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”.

                    1. A differenza della disciplina del bilancio di esercizio, le norme che disciplinano la redazione del bilancio consolidato non stabiliscono esplicitamente le modalità di rappresentazione in bilancio delle operazioni di leasing, né richiedono la specifica informativa nella nota integrativa richiesta per le operazioni di leasing finanziario ai sensi dell’articolo 2427, numero 22, codice civile.

                    2. Considerata la natura essenzialmente informativa del bilancio consolidato, nonché la diversità sul punto della normativa del bilancio consolidato rispetto al bilancio di esercizio, si ritiene che nel bilancio consolidato le operazioni di leasing finanziario possono essere contabilizzate utilizzando direttamente negli schemi il metodo finanziario. Si raccomanda l’adozione di questa soluzione in quanto tecnicamente da preferire. In questo caso, si dà separata indicazione dei beni ricevuti in leasing nelle voci delle immobilizzazioni dell’attivo dello stato patrimoniale consolidato.

                      È comunque ammesso contabilizzare le operazioni di leasing finanziario con il metodo patrimoniale anche nel bilancio consolidato. In questo caso si forniscono in nota integrativa le specifiche informazioni richieste dall’articolo 2427, numero 22.

                    3. Le operazioni di leasing operativo, nel bilancio consolidato, sono contabilizzate come nel bilancio di esercizio, e cioè con il metodo patrimoniale.

                    La valutazione delle partecipazioni controllate non consolidate e collegate

                    1. L’articolo 36, D.Lgs. 127/91 richiede che le partecipazioni in società collegate siano iscritte nel bilancio consolidato secondo il metodo del patrimonio netto. In alcuni casi si utilizza in alternativa il metodo del costo, in base a quanto stabilito nei paragrafi seguenti.

                    2. Poiché si ritiene che l’influenza della capogruppo sulla collegata sia minore, nei casi in cui la data di chiusura del bilancio delle società partecipate valutate, nel bilancio consolidato, con il metodo del patrimonio netto, sia diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, è accettabile utilizzare il bilancio chiuso a una data diversa, purché la differenza tra le date di chiusura non superi i tre mesi e sia mantenuta costante nel tempo.

                    3. Il metodo del patrimonio netto si utilizza anche per la valutazione di partecipazioni in società sottoposte a controllo congiunto, nel caso in cui esse non siano consolidate con metodo proporzionale, di cui ai paragrafi 117-122. Per questa tipologia di partecipazioni non è ammesso l’utilizzo del metodo del costo.

                    112. Il metodo del costo deve essere utilizzato, quando non è richiesta l’adozione del metodo del patrimonio netto, nei seguenti casi:

                    1. a)  valutazione di partecipazioni di controllo escluse dal consolidamento per gravi e durature restrizioni nell’esercizio dei diritti della capogruppo;

                    2. b)  valutazione di partecipazioni di controllo escluse dal consolidamento per impossibilità di ottenere le informazioni necessarie alla loro inclusione nel consolidato con il metodo del consolidamento integrale;

                    3. c)  valutazione di partecipazioni normalmente da valutare in base al metodo del patrimonio netto, nei casi di impossibilità a ottenere le informazioni necessarie all’applicazione di tale metodo. La valutazione di partecipazioni escluse dal consolidamento e detenute allo specifico scopo della loro successiva alienazione si effettua utilizzando il valore minore tra quello determinato in base al metodo del costo (o al metodo del patrimonio netto, se applicabile) e il valore netto che si presume sarà realizzato dalla loro alienazione.

                    4. Per l’applicazione del metodo del patrimonio netto e del metodo del costo alla valutazione delle partecipazioni si rinvia, rispettivamente, alla specifica sezione del presente principio e al principio contabile OIC 21.

                    Azioni privilegiate e/o di godimento, diritti di opzione

                    115. Se la società partecipata ha emesso azioni privilegiate e/o di godimento, la quota di pertinenza degli utili della partecipante si determina applicando le necessarie rettifiche per tener conto della quota di utili spettanti a tali categorie di azioni. I diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale in corso sono esclusi.

                    La redazione del primo bilancio consolidato

                    116. Le società che redigono per la prima volta il bilancio consolidato, in quanto ne erano esonerate ai sensi di cui all’articolo 27 (cfr. paragrafo 24), consolidano le partecipazioni a partire dalla data in cui vengono meno le condizioni di esonero.
                    Le condizioni di esonero possono riferirsi a controllanti con parametri dimensionali inferiori a quelli indicati al comma 1 dell’articolo 27, D.Lgs. 127/91, ovvero le loro imprese controllate siano irrilevanti ai sensi del comma 3-bis. In tali casi, potrebbe non essere disponibile una documentazione adeguata a determinare i valori correnti delle attività e passività alla data di acquisto delle partecipazioni, ovvero tali valori potrebbero essere irrilevanti (ad esempio, assenza di attività immobilizzate). In queste situazioni, il consolidamento delle partecipazioni è attuato sulla base dei valori contabili alla data del primo consolidamento.

                    Se le condizioni di esonero si riferiscono a controllanti che, in quanto a loro volta controllate, non redigono il bilancio consolidato ai sensi di cui all’articolo 27, commi 3 e 4, si raccomanda che il consolidato sia effettuato con riferimento alla data originaria di acquisto delle partecipazioni, in quanto tecnicamente più corretto e la necessaria documentazione dovrebbe essere disponibile. Conseguentemente, in sede di primo consolidamento, la determinazione e allocazione della differenza di annullamento avviene con riferimento alla tale data, tenendo anche conto delle differenze successive di consolidamento che si sarebbero dovute rilevare secondo i principi generali del bilancio consolidato.

                    IL METODO DI CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE

                    117. L’articolo 37, D.Lgs. 127/91 prevede che, qualora un’impresa inclusa nell’area di consolidamento detenga il controllo, congiuntamente con terzi soci e in base ad accordi con essi, di una partecipazione e questa consista in una percentuale non inferiore al venti per cento (dieci per cento se la società partecipata ha azioni quotate in borsa) l’impresa partecipata, detta anche joint venture, possa essere inclusa nell’area di consolidamento secondo il metodo di consolidamento proporzionale, che consiste nel consolidamento delle singole attività e passività della partecipata per un valore corrispondente alla percentuale di partecipazione detenuta dall’impresa partecipante.

                    118.Per il consolidamento proporzionale si utilizzano alternativamente le seguenti modalità, tra di loro equivalenti:

                    1. a)  la società partecipante aggrega, linea per linea, la quota parte di ciascuna attività, passività, ricavi e costi della joint venture alle rispettive voci del proprio bilancio, cumulativamente o aggiungendo una linea per ogni voce;

                    2. b)  il bilancio consolidato della partecipante include, esponendole in voci separate (normalmente aggregate per classi), la quota parte di attività, passività, ricavi e costi appartenenti alla società sottoposta al controllo congiunto (cd. “consolidamento proporzionale ridotto”).

                    1. Tramite il consolidamento proporzionale si evidenzia esclusivamente la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non il suo valore complessivo. Inoltre, in contropartita del valore delle partecipazioni si elimina solo la quota di patrimonio netto di pertinenza del gruppo, in modo tale da escludere dal bilancio consolidato l’indicazione del valore del patrimonio netto e del risultato economico corrispondenti alle interessenze di terzi.

                    2. Gli utili e le perdite infragruppo si eliminano proporzionalmente, così come tutte le altre rettifiche di consolidamento si effettuano su base proporzionale.

                    3. Nel caso di elisione di crediti e debiti nei confronti delle joint venture, ai fini del consolidamento proporzionale si iscrive la parte del credito o debito di competenza di terzi tra i crediti e i debiti verso terzi.

                    4. Le eventuali differenze risultanti dal consolidamento si trattano come nel caso di consolidamento integrale.

                    LA TRADUZIONE DEI BILANCI NON ESPRESSI IN EURO

                    123.Ai fini dell’inclusione nell’area di consolidamento con metodo integrale o proporzionale di società che predispongono i propri bilanci di esercizio in moneta diversa dall’euro si procede preliminarmente alla loro traduzione in euro.
                    Analoga traduzione si effettua in relazione alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, i cui bilanci sono redatti in moneta diversa dall’euro.

                    124.Le eventuali rettifiche necessarie ad adeguare il bilancio delle suindicate società ai principi contabili uniformi a quelli del gruppo sono effettuate prima di procedere alla loro traduzione in euro.

                    125.La traduzione di un bilancio espresso in valuta estera, ai fini della redazione del bilancio consolidato, si effettua utilizzando:

                    1. a)  il cambio a pronti alla data di bilancio per la traduzione delle attività e delle passività;

                    2. b)  il cambio in essere alla data di ogni operazione per le voci di conto economico; in alternativa, è ammesso, per motivi di ordine pratico, l’utilizzo del cambio medio del periodo.

                    126. L’effetto netto della traduzione del bilancio della società partecipata in moneta di conto si rileva in apposita “Riserva da differenze di traduzione”, nell’ambito del patrimonio netto consolidato.

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                    1. In caso di cessione parziale/totale dell’impresa estera, la relativa quota della complessiva riserva da differenze di traduzione va riclassificata in una riserva disponibile.

                    2. Nei casi in cui una società partecipata operi in un Paese estero caratterizzato da elevata inflazione, prima di procedere alla traduzione del bilancio nella moneta di conto della società controllante ai fini del consolidamento, si provvede alla rivalutazione del costo delle immobilizzazioni materiali e dei relativi ammortamenti e alle altre eventuali rettifiche del valore contabile delle altre attività, delle passività, dei proventi e delle spese, al fine di eliminare gli effetti distorsivi dell’inflazione.

                    3. L’inflazione del Paese in cui opera la società partecipata è ritenuta più o meno elevata in base alle circostanze specifiche, tenendo conto per esempio del tasso d’inflazione corrente e cumulativo e del capitale impiegato nella gestione della controllata. Normalmente, si ritiene gravato da elevata inflazione un Paese la cui economia sia soggetta a un tasso cumulativo d’inflazione di almeno il 100% nell’arco di tre anni.

                    130.L’inclusione nell’area di consolidamento del bilancio di esercizio di una partecipata estera comporta l’eliminazione dei saldi infragruppo. A tal fine si convertono gli stessi, prima della loro elisione, utilizzando i tassi di cambio alla data di chiusura dell’esercizio al fine di allineare i saldi reciproci tra società consolidate e imputando la differenza in conformità ai principi contabili di gruppo.

                    131.Nel caso in cui una voce monetaria infragruppo possa essere sostanzialmente assimilata a un’estensione o una riduzione dell’investimento netto della controllante nell’entità estera, la relativa differenza di cambio si contabilizza nella voce “Riserva da differenze di traduzione”, nell’ambito del patrimonio netto consolidato.

                    NOTA INTEGRATIVA

                    132. Con riferimento al bilancio consolidato, l’articolo 38, comma 1, D.Lgs. 127/91 prevede l’obbligo di indicare in nota integrativa:

                    “a) i criteri di valutazione applicati”; a questo riguardo, la nota integrativa fornisce le informazioni di cui all’articolo 2427, punto 22, del codice civile, relative alle operazioni di leasing finanziario quando la società contabilizza, anche nel bilancio consolidato, queste tipologie leasing con il metodo patrimoniale;

                    “b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato;

                    c) le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo;

                    d) la composizione delle voci “costi di impianto e ampliamento” e “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”;

                    e) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

                    f) la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;

                    g) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;

                    h) se l’indicazione è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato, l’importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell’articolo 28;

                    i) se significativa, la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

                    l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri;

                    m) la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è significativo;

                    n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell’articolo 37;

                    o) cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;

                    o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie e i relativi importi, appositamente evidenziati, rispetto all’ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico” (il testo dell’articolo 38, D.Lgs. 127/91 mantiene tuttora questa norma, ancorché l’ultimo comma dell’articolo 2426 codice civile sia stato abrogato; pertanto, si ritiene che questa norma sia da considerarsi implicitamente abrogata);

                    “o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

                    o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:

                    il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

                    i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato;

                    o-quinquies) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati;

                    o-sexies) la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i

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                    benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico consolidati;

                    o-septies) separatamente, l’importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo”.

                    Per le definizioni di “strumento finanziario”, “strumento finanziario derivato”, “fair value” e “parte correlata”, l’articolo 38, comma 2-bis, D.Lgs. 127/91 prevede l’obbligo di fare riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea, cioè i principi IAS/IFRS.

                    133. L’articolo 38, comma 2, D.Lgs. 127/91 prevede che siano altresì inclusi in nota integrativa:
                    “a) l’elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell’articolo

                    26;

                    b) l’elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell’articolo 37;

                    c) l’elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell’articolo 36”;

                    d) l’elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate”, non consolidate né valutate con il metodo del patrimonio netto a causa della irrilevanza delle stesse o perché detenute esclusivamente per la alienazione.

                    134.L’articolo 39, D.Lgs. 127/91 prevede che gli elenchi menzionati al paragrafo precedente, indichino, per ciascuna impresa:

                    “a) la denominazione, la sede e il capitale sociale;
                    b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona,

                    dalla controllante e da ciascuna delle controllate;
                    c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria”.

                    1. L’articolo 39, D.Lgs. 127/91 prevede che la nota integrativa:

                      1. a)  indichi la ragione dell’inclusione di una società in uno degli elenchi di cui al paragrafo 131, nei casi in cui essa non sia già evidente dalle indicazioni fornite in base alle lettere b) e c) del comma 1, che è riportato nel paragrafo precedente;

                      2. b)  fornisca le informazioni che permettono un confronto significativo tra lo stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio con quelli dell’esercizio precedente, nel caso in cui abbia avuto luogo una variazione notevole della composizione del complesso delle imprese incluse nell’area di consolidamento.

                      Le informazioni di cui al punto b) possono essere alternativamente fornite mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente. In ogni caso, la nota integrativa fornisce i dati rilevanti relativi all’esercizio precedente l’acquisizione di una controllata qualora la sua acquisizione comporti una notevole variazione della composizione del gruppo

                    2. L’articolo 39, D.Lgs. 127/91 consente di “omettere l’indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi” (indicati al paragrafo 133) “possa arrecare grave pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste collegate”. >137. L’articolo 27, comma 5, D.Lgs. 127/91 prevede che nella nota integrativa al bilancio d’esercizio di una società controllante esonerata dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato in base alle norme vigenti debbano essere indicate le ragioni dell’esonero. In particolare, in caso di esonero riservato alle cd. subholdings, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato.

                      138.L’articolo 29, D.Lgs. 127/91 prevede che il bilancio consolidato fornisca le informazioni supplementari necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio del gruppo di imprese incluso nell’area di consolidamento.

                      Inoltre, la nota integrativa fornisce:

                      1. a)  le motivazioni della deroga all’applicazione di una disposizione di cui al D.Lgs. 127/91, nel caso in cui, eccezionalmente, essa risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta;

                      2. b)  le motivazioni della deroga all’obbligo di non modificare i criteri di valutazione da un esercizio all’altro e l’influenza della stessa sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.

                      139.L’articolo 30, D.Lgs. 127/91 prevede che la nota integrativa indichi l’uso della facoltà di far coincidere la data di riferimento del bilancio consolidato con la data di chiusura dell’esercizio della maggior parte delle imprese incluse nell’area di consolidamento, in luogo della data di chiusura dell’esercizio della controllante.

                      1. L’articolo 31, D.Lgs. 127/91 prevede che la nota integrativa indichi i motivi per cui, nel processo di consolidamento e di eliminazione dei valori infragruppo, il gruppo si è avvalso della facoltà di non eliminare taluni valori specifici.

                      2. L’articolo 32, D.Lgs. 127/91 prevede che la nota integrativa indichi la motivazione per cui, nel caso in cui i bilanci di esercizio inclusi nell’area di consolidamento siano soggetti a discipline diverse, si siano scelti per la redazione del consolidato la struttura e il contenuto ritenuti più idonei a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

                      3. L’articolo 33, D.Lgs. 127/91 prevede che con riferimento alle voci differenza da consolidamento, riserva di consolidamento, fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri, la nota integrativa illustri i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell’esercizio precedente.

                      143.L’articolo 35, D.Lgs. 127/91 prevede che la nota integrativa indichi la motivazione per cui si siano eventualmente utilizzati, per la redazione del bilancio consolidato, criteri diversi da quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell’impresa controllante, che redige il bilancio consolidato.
                      A questo riguardo, nel caso di consolidamento di una società in liquidazione, se rilevante, si forniscono informazioni sullo stato di liquidazione, sui criteri di valutazione adottati e sull’influenza che essi hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidato.

                      144.Nella nota integrativa al bilancio consolidato si forniscono inoltre le seguenti informazioni, possibilmente in formato tabellare:

                      a) prospetto di raccordo tra il bilancio della società controllante e il bilancio consolidato; b) prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio netto consolidato.

                      145.Il prospetto di raccordo tra il bilancio di esercizio della società controllante e il bilancio consolidato riporta l’ammontare e la natura delle principali differenze tra tali bilanci. In particolare, detto prospetto indica separatamente quanto segue:

                      1. a)  valore complessivo del patrimonio netto e del risultato dell’esercizio risultanti dal bilancio consolidato e i rispettivi valori esposti dal bilancio d’esercizio della controllante;

                      2. b)  rettifiche operate, distinguendo tra quelle operate per l’eliminazione delle operazioni e dei saldi infragruppo e le altre rettifiche di consolidamento;

                      3. c)  ammontare complessivo del patrimonio netto consolidato e del risultato consolidato dell’esercizio.

                      1. Il prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio netto consolidato è un documento che riporta in modo analitico (in base a quanto previsto dall’articolo 38, lettera c, D.Lgs. 127/1991), le variazioni (incrementi e diminuzioni) intervenute per ciascuna voce del patrimonio netto, includendo anche le quote di patrimonio netto di competenza di terzi. Questo prospetto è incluso alternativamente nel corpo della nota integrativa o in un prospetto allegato ad essa.

                      2. Il presente principio raccomanda la redazione del rendiconto finanziario tenuto conto della sua rilevanza informativa Per quanto riguarda la disciplina contabile e lo schema del rendiconto finanziario si rinvia al principio OIC 10 “Rendiconto finanziario”. Questo prospetto è incluso alternativamente nel corpo della nota integrativa o in un prospetto allegato ad essa.